PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti di ammissione ai corsi di studio).

      1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze necessarie per la preparazione iniziale e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Se la verifica non è positiva sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
      2. Per essere ammessi a un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
      3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, possono prevedere l'ammissione a un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedono, per tali corsi, titoli universitari di I livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.
      4. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma di laurea, ovvero di altro

 

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titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
      5. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del diploma di laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
      6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberato nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 2.
(Abrogazioni e cessazione di efficacia di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

          a) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          b) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia:

          a) l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

          b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, limitatamente alle disposizioni che attuano l'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, abrogato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Applicazione della legge).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno accademico 2007-2008.